5 per mille 2012: possibile rientrare nelle liste se in ritardo con secondo adempimento
Secondo quanto previsto, occorrerà inviare alla DRE la dichiarazione entro il 30 settembre, dopo aver versato 258 euro all'erario tramite F24.
Questo il testo contenuto nel decreto fiscale di prossima promulgazione:
A decorrere dall’esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Fonte: Servizio Infocontinua CSVnet - notizia del 1 marzo 2012