VOLABO offre un servizio di consulenza gratuito a coloro che vogliano costituire un’associazione, sia essa Organizzazione di volontariato (Odv) o Associazione di promozione sociale (Aps).
La costituzione di un’associazione rappresenta il momento in cui un gruppo di persone promotrici formalizza l’assunzione dell’impegno per un agire in modo collettivo e partecipativo. Con la costituzione dell’associazione vengono infatti definite le finalità e l’impegno formale di fronte alla collettività di dare stabilità e continuità ad un’azione sociale condivisa.
L’associazione è un’organizzazione collettiva costituita per il perseguimento di uno scopo di natura non economica che si realizza mediante un “contratto” fra più soggetti, denominato patto associativo, che trova concreta traduzione nella redazione di un atto costitutivo e uno statuto.
Prima di richiedere il servizio di consulenza per costituire un’associazione è importante leggere questa pagina.
Fonti: Codice del Terzo settore | Art. 32 | Organizzazioni di volontariato e Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo. 3 luglio 2017, n. 117
- Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
1 – bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo. - Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
- La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV. L’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.
- Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l’attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.
Fonti: Codice del Terzo settore | Art. 35 | Associazioni di promozione sociale e Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo. 3 luglio 2017, n. 117
- Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
1 -bis . Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo. - Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
- Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
- Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.
- La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS. L’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.
Fonti: Codice del Terzo settore | Art. 5, comma 1 | Attività di interesse generale e Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo. 3 luglio 2017, n. 117
- Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, 225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- Creare una base associativa formata da almeno 7 persone fisiche o 3 organizzazioni di volontariato che, senza fini di lucro e con finalità solidaristica, civica e di utilità sociale, intenda svolgere attività di interesse generale tra quelle indicate nell’articolo 5 del Codice del Terzo settore
- Convocare la prima assemblea associativa, durante la quale gli associati avranno il compito di stipulare l’atto costitutivo e approvare lo statuto (redatto in conformità alle norme statutarie previste dal Codice del terzo settore)
- Richiedere all’Agenzia delle Entrate di competenza del proprio territorio il codice fiscale della neonata associazione; depositare l’atto costitutivo e lo statuto. Il Legale rappresentante deve recarsi presso l’Agenzia delle Entrate portando con sé la propria carta di identità; due copie di atto costitutivo e statuto entrambe firmate in originale; modulo AA5 compilato. L’organizzazione di volontariato è esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 comma 3 e 5 del decreto 117/17.
- Stipulare l’assicurazione obbligatoria per i volontari ai sensi dell’art. 18 del decreto 117/17. La quietanza di pagamento sarà necessaria per finalizzare l’iscrizione al Registro del volontariato
- L’associazione potrà richiedere l’iscrizione al Registro regionale del Volontariato – fino a che non entrerà in vigore il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). L’iscrizione al registro non è obbligatoria, ma è consigliata qualora l’associazione voglia accedere a tutti i benefici fiscali, finanziari e di altra natura previsti dalla normativa vigente per gli Enti di Terzo settore in generale (Art. 79, 80, 81, 82, 83 CTS), e per le Organizzazioni di volontariato in particolare (Art.84, 86 CTS).
Per iscriversi al Registro è necessario compiere questi passi:
– presentare al Comune ove ha sede l’associazione il Modello Comunicazione Comune Iscrizione Odv allegando i seguenti documenti: copia dello statuto con evidenziate le finalità statutarie, le attività previste, relazione esplicativa dell’attività svolta, fotocopia del documento di identità del dichiarante. (Per le associazioni che hanno sede nel comune di Bologna la presentazione può essere fatta anche tramite mail all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.bologna.it. Per le comunicazioni provenienti da indirizzi di posta elettronica semplice – non pec – è necessario allegare copia del documento d’identità del Legale Rappresentante).
La ricevuta del Modello di Comunicazione al Comune con relativo numero di protocollo dovrà essere allegata alla documentazione da trasmettere alla Regione.
– Una volta ottenuto il numero di protocollo del Comune si può passare all’iscrizione effettiva al Registro, procedura che si effettua integralmente online collegandosi alla pagina del sito della Regione Emilia-Romagna Registri del Terzo settore. Per procedere alla richiesta di iscrizione online dovrà essere allegata copia dei seguenti documenti, (da predisporre in formato pdf): atto costitutivo e statuto registrato; certificato attribuzione codice fiscale; delibera di attribuzione delle cariche sociali; quietanza di pagamento dell’assicurazione; fotocopia del documento di identità del dichiarante; relazione esplicativa dell’attività svolta; ricevuta rilasciata dal Comune ove ha sede legale l’Associazione, di avvenuta consegna della comunicazione di avvio dell’iter di iscrizione al registro regionale e richiesta del parere.
- Creare una base associativa formata da almeno 7 persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale che, senza fini di lucro e con finalità solidaristica, civica e di utilità sociale, intenda svolgere attività di interesse generale tra quelle indicate nell’articolo 5 del Codice del Terzo settore
- Convocare la prima assemblea associativa, durante la quale gli associati avranno il compito di stipulare l’atto costitutivo e approvare lo statuto (redatto in conformità alle norme statutarie previste dal Codice del terzo settore)
- Richiedere all’Agenzia delle Entrate di competenza del proprio territorio il codice fiscale della neonata associazione; depositare l’atto costitutivo e lo statuto. Il Legale rappresentante deve recarsi presso l’Agenzia delle Entrate portando con sé la propria carta di identità; due copie di atto costitutivo e statuto entrambe firmate in originale; modulo AA5 compilato. L’Agenzia delle Entrate rilascerà il modello F23 con cui si dovrà pagare l’imposta di registro per un importo di 200€. L’Associazione è invece esente da bollo ai sensi dell’art. 82 comma 5 decreto 117/17.
- Compilare il modello EAS e trasmetterlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite intermediario abilitato
- Stipulare l’assicurazione obbligatoria per i volontari ai sensi dell’art. 18 del decreto 117/17
- L’associazione potrà richiedere l’iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale – fino a che non entrerà in vigore il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). L’iscrizione al Registro non è obbligatoria, ma è consigliata qualora l’associazione voglia accedere a tutti i benefici fiscali, finanziari e di altra natura previsti dalla normativa vigente per gli Enti di Terzo settore in generale (Art. 79, 80, 81, 82, 83 CTS), e per le Associazioni di promozione sociale in particolare (Art.85, 86 CTS).
Per iscriversi al Registro è necessario compiere questi passi:
– presentare al Comune ove ha sede l’associazione il Modello Comunicazione Comune Iscrizione Aps allegando i seguenti documenti: copia dello statuto con evidenziate le finalità statutarie, le attività previste, relazione esplicativa dell’attività svolta, fotocopia del documento di identità del dichiarante. (Per le associazioni che hanno sede nel comune di Bologna la presentazione può essere fatta anche tramite mail all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.bologna.it. Per le comunicazioni provenienti da indirizzi di posta elettronica semplice – non pec – è necessario allegare copia del documento d’identità del Legale Rappresentante).
La ricevuta del Modello di Comunicazione al Comune con relativo numero di protocollo dovrà essere allegata alla documentazione da trasmettere alla Regione.
– Una volta ottenuto il numero di protocollo del Comune si può passare all’iscrizione effettiva al Registro, procedura che si effettua integralmente online collegandosi alla pagina del sito della Regione Emilia-Romagna Registri del Terzo settore. Per procedere alla richiesta di iscrizione online dovrà essere allegata copia dei seguenti documenti, (da predisporre in formato pdf): atto costitutivo e statuto registrato; certificato attribuzione codice fiscale; delibera di attribuzione delle cariche sociali; fotocopia del documento di identità del dichiarante; relazione esplicativa dell’attività svolta; ricevuta rilasciata dal Comune ove ha sede legale l’Associazione, di avvenuta consegna della comunicazione di avvio dell’iter di iscrizione al registro regionale e richiesta del parere.
La consulenza di VOLABO per costituire una Odv o una Aps
Consulenza di base gratuita per accompagnare l’associazione nelle diverse tappe del percorso:
- Incontro conoscitivo ed esplorativo | È necessario avere già almeno la base sociale adeguata
- Verifica della conformità dello statuto redatto dall’Associazione alla normativa vigente
- Accompagnamento alla registrazione al Registro regionale del volontariato (finché non sarà operativo il Runts), da effettuarsi dopo che l’associazione avrà ottenuto il codice fiscale e avrà registrato atto costitutivo e statuto presso l’Agenzia delle Entrate di competenza
Per richiedere una consulenza
Scrivi a consulenza@volabo.it indicando in oggetto “Costituzione Associazione”. Dalla ricezione della mail con la richiesta di consulenza, una prima risposta verrà data entro 10 giorni lavorativi.
Per informazioni:
consulenza@volabo.it | 051 340328