Patrimonio e amministrazione nel Terzo settore, si esprime il Notariato

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato due studi che interessano direttamente il Terzo settore e le organizzazioni non profit, uno a cura di Enrico Maria Sironi e l’altro firmato da Daniela Boggiali

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato nel mese di dicembre 2022 due studi che interessano direttamente il Terzo settore e le organizzazioni non profit, entrambi approvati dalla Commissione Terzo Settore.

Il primo studio sul tema “Attestazione della sussistenza del patrimonio minimo degli Ets”, è a cura di Enrico Maria Sironi ed è stato pubblicato il 21 dicembre 2022. Il documento esamina le problematiche relative all’attestazione di sussistenza del patrimonio minimo degli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica. In particolare, si analizza la sua provenienza da parte del notaio e la possibilità che la stessa trovi collocazione nell’atto costitutivo (o nel verbale contenente la deliberazione di assumere la qualifica di ente del Terzo settore e di approvazione delle eventuali modifiche statutarie richieste a tal fine), oppure in un documento separato e autonomo. Lo studio afferma, inoltre, che la verifica affidata al notaio in caso di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore di enti preesistenti deve comprendere anche il requisito patrimoniale, illustrando le diverse tipologie di documentazione contabile che possono supportare tale verifica. Infine, nell’ottica di una corretta ripartizione di ruoli (e responsabilità), si chiarisce il perimetro oggettivo dell’attestazione richiesta al notaio.

Gli “Enti amministratori di associazioni e fondazioni”, invece, è il tema del secondo studio, a cura di Daniela Boggiali e pubblicato anch’esso lo scorso 21 dicembre 2022. Come si legge nella premessa, risulta possibile riferire le conclusioni cui si perviene in materia societaria anche agli enti del Libro I, con la precisazione, però, che in caso di associazioni enti del Terzo settore si considera quanto previsto dal codice del Terzo settore secondo cui «La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati» (art. 26, comma 2, dlgs 117/2017). In ogni caso, l’aver espressamente richiesto il requisito dell’esser persona fisica per la maggioranza degli amministratori non sembra escludere la nomina anche di enti, purché appunto questi costituiscano la minoranza degli amministratori. Infine, sebbene la questione sia discussa, non appare necessaria (sebbene non vietata) la designazione, da parte dell’ente amministratore, del soggetto persona fisica che lo rappresenti nell’espletamento della funzione di amministratore.

 

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Fonte csvnet.it | Notizia censita da VOLABO il 25/01/2023.
Notizia del 25/01/2023 di Lara Esposito – Cantiere terzo settore.
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